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Confederazione Sindacati Autonomi dei Lavoratori

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domenica 31 luglio 2011

Tirocini formativi & riforma dell’apprendistato, perché revisionarli?

Con l’introduzione dell’articolo 18 legge 24/06/1997 n. 196 e del successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l’attuale  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, i tirocini formativi entrano e si affermano come strumento interessante d’incontro tra chi richiede lavoro e chi il lavoro lo offre.   Per la scuola, l’università e le istituzioni di formazione è stato ed è tutt’ora un veicolo importante per trasformare in buone performance le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite nel periodo di formazione.  Le performance in realtà si configurano come indicatore perfetto per misurare il grado di possesso delle competenze ed è per questo che è giusto che esse vengano certificate sul campo, ovvero sul posto di lavoro.
A mio avviso il tirocinio formativo può essere lo strumento per misurare performance e per certificare competenze in quanto:
1.      può configurarsi come elemento in itinere ai percorsi formativi ma anche preliminare ad essi, quando questi diventano opportunità di orientamento non tanto al lavoro ma verso la formazione; insomma è giusto che un giovane abbia un approccio al lavoro prima di scegliere se continuare o accedere nei percorsi formativi per migliorarsi e per rientrare nel sistema produttivo più e meglio preparato.
2.      può rappresentare il giusto luogo entro cui una persona completa e conclude il proprio  percorso formativo ai fini della valutazione e della certificazione della competenza e relativa registrazione nel proprio libretto formativo.
3.      Può presentarsi quale punto di incontro tra domanda di performance ed offerta di competenze da cui può generarsi e concludersi la certificazione della competenza e con essa il riconoscimento della qualifica a cui la competenza afferisce.       

sabato 30 luglio 2011

Il Contratto di Apprendistato, con la nuova riforma, può considerarsi a tempo indeterminato ?

Sì se il lavoratore e/o il datore di lavoro non recedono per giusta causa o per un giustificato motivo al termine del periodo di formazione.
Di fatto a conclusione del periodo di formazione con il silenzio assenso, entrambe le parti  lavoratore e datore di lavoro sono impegnate a mantenere il rapporto di lavoro il primo come subordinato a tempo determinato mentre il secondo come datore di lavoro.   
Può però accadere che  le parti (lavoratore o datore di lavoro) possano recedere con preavviso a partire dal momento in cui si è concluso il periodo di formazione, secondo quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile.
Pertanto non possiamo affermare che il contratto di apprendistato è a tempo indeterminato, visto che vi è la possibilità di recedere durante il  periodo di formazione per giusta causa e dopo il periodo di formazione secondo quanto disposto dal sopra citato codice civile.