Sì se il lavoratore e/o il datore di lavoro non recedono per giusta causa o per un giustificato motivo al termine del periodo di formazione.
Di fatto a conclusione del periodo di formazione con il silenzio assenso, entrambe le parti lavoratore e datore di lavoro sono impegnate a mantenere il rapporto di lavoro il primo come subordinato a tempo determinato mentre il secondo come datore di lavoro.
Può però accadere che le parti (lavoratore o datore di lavoro) possano recedere con preavviso a partire dal momento in cui si è concluso il periodo di formazione, secondo quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile.
Pertanto non possiamo affermare che il contratto di apprendistato è a tempo indeterminato, visto che vi è la possibilità di recedere durante il periodo di formazione per giusta causa e dopo il periodo di formazione secondo quanto disposto dal sopra citato codice civile.
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